Annuncio di arrivo da parte del cittadino (art. 12 del Regolamento concernente il controllo abitanti e la banca dati movimento della popolazione). Ogni persona fisica deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni dalla data di arrivo. La notifica può essere effettuata presentandosi personalmente all’Ufficio controllo abitanti oppure inviando il formulario di notifica di arrivo disponibile sul sito debitamente compilato, firmato e corredato dalla documentazione richiesta, in forma elettronica o postale; la notifica riguardante l’economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne. Documenti da presentare: - dichiarazione di appartenenza a una cassa malati riconosciuta (copia polizza assicurativa - NON tesserino);
- copia contratto di locazione o per convivenze dichiarazione del proprietario dello stabile;
- libretto di servizio militare BLU (solo per cittadini svizzeri);
- copia documento d'identità (carta identità o passaporto);
- per stranieri: copia permesso stranieri o dichiarazione attestante la procedura in corso;
- per arrivi da fuori Cantone: dichiarazione di partenza dal Comune precedente;
- per separati/divorziati: copia sentenza separazione/divorzio;
- per arrivi di cittadini CH dall'estero: Atto di origine;
Annuncio di arrivo da parte del locatore (art. 16 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimenti della popolazione). Ogni locatore deve notificare l’arrivo di nuovi inquilini, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodo superiori ai 30 giorni sull’arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto. Tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o straniero. Lo stesso vale anche per cambiamento di appartamento all’interno di uno stabile. Annuncio di partenza da parte del cittadino (art. 21 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione). Chi lascia il Comune lo deve notificare all’UCA al momento della propria partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza alla competente autorità cantonale della migrazione Scarica la notifica di partenza Annuncio di partenza da parte del locatore (art. 21 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione). Il locatore deve notificare, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica. |